Chiunque abbia avuto a che fare con un fotografo professionista per un servizio fotografico di ritratto, probabilmente, avrà avuto – o avrebbe dovuto avere – a che fare con quella che viene chiamata “liberatoria“. Alcuni sapranno di cosa si tratta, ma per tutti quelli che non ne hanno mai sentito parlare o che, semplicemente, non sanno esattamente in cosa consista, proveremo a spiegarvi in breve che cosa è.

Una liberatoria fotografica  è una dichiarazione scritta che il soggetto fotografato rilascia al fotografo, con la quale autorizza la pubblicazione della propria immagine.

Ovviamente non sempre è necessaria una liberatoria; a tal proposito riportiamo qui di seguito i due articoli della Legge 633/41 riguardanti questo argomento. Notate bene che non si parla della recente legge sulla privacy (come pensano in molti) ma di una legge del 1941 sul diritto d’autore.

Art. 96 | Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Art. 97 | Non o occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. (Fonte: tuttoleo.it)

Facciamo qualche esempio concreto legato ai servizi fotografici offerti dal nostro Studio:

Immagine riconoscibile di sposi (pubblicata in vetrina, negozio, depliant, su sito web) in modo che l’immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. C’è bisogno di una esplicita autorizzazione scritta. La legge, infatti, nega la possibilità di pubblicare la foto perché, in tal modo, la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine. È quindi buona norma esporre solo le foto di sposi che abbiano firmato – nel contratto o commessa di lavoro – un’esplicita indicazione che acconsenta alla pubblicazione delle loro immagini.

E per quanto riguarda neonati e bambini piccoli, o comunque minori di 18 anni?  Quando si parla di immagine di un minorecomunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l’immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile, allora l’autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori. (Fonte: fotografi.org)

Quando parliamo di autorizzazione alla pubblicazione, intendiamo ovviamente la liberatoria firmata dei soggetti inclusi nella foto (se maggiorenni) o dei loro genitori o tutori (se minorenni).

Noi di Studio Visualis, prima di ogni sessione fotografica, ma più spesso durante il primo colloquio conoscitivo, spieghiamo in dettaglio in cosa consista la liberatoria fotografica ai nostri clienti, i quali sceglieranno in tutta libertà se concedere o meno la propria autorizzazione firmata allo Studio fotografico.

Per semplificare la procedura a coloro che acconsentono alla pubblicazione delle immagini, abbiamo un documento digitale che facciamo firmare ad ogni servizio fotografico.
Tutte le fotografie da noi pubblicate, infatti, sono state regolarmente autorizzate!